L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che esprime la volontà sociale, le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci.

L’Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria. In particolare, l’Assemblea Ordinaria nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e la società di revisione, prevedendone i compensi; approva il bilancio, le politiche di remunerazione del personale, i piani dei compensi basati su strumenti finanziari. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni di carattere straordinario, quali aumenti di capitale, fusioni e scissioni.

L’assemblea ordinaria si riunisce comunque ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge, con la precisazione che per l’intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.