Statuto Societario
Art. 1
La Società costituita a Milano con atto 8 giugno 1885 a rogito del Notaio Antonio Lazzati, già denominata "Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo" e successivamente "Mittel Società Industriale Mediterranea S.p.A." o, in forma abbreviata, "Mittel S.p.A." assume la denominazione di "MITTEL S.p.A.".
Essa ha per oggetto:
a) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, od associazioni, italiani ed esteri;
b) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi od associazioni italiani ed esteri;
c) la compravendita, il possesso, la permuta, la gestione e il collocamento, direttamente o mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi, di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri;
d) la compravendita, la permuta, la locazione, l'intermediazione e l'amministrazione di immobili;
e) la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili;
f) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione di opere e di impianti.
Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la Società può compiere ogni altra operazione necessaria ed utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese: la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.
E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico ed ogni attività riservata per legge.
Le attività di concessione di finanziamenti, di collocamento di titoli pubblici e privati e di locazione finanziaria di beni mobili ed immobili può essere esercitata esclusivamente nell'ambito del Gruppo di appartenenza.
Art. 2
La Società ha sede in Milano.
Possono essere istituite e soppresse succursali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero.
Art. 3
Il capitale sociale è di Euro 70.504.505 (settantamilionicinquecentoquattromilacinquecentocinque) diviso in n. 70.504.505 (settantamilionicinquecentoquattromilacinquecentocinque) azioni da nominali Euro 1.= (uno) cadauna.
L'assemblea straordinaria del 13 febbraio 2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione per un periodo di cinque anni dalla suddetta data:
la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, affinché possa, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 100 milioni mediante emissione di massime numero 100 milioni azioni ordinarie da riservarsi in opzione agli aventi diritto, con o senza sovrapprezzo;
la facoltà, ai sensi dell'art. 2420 ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 100 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant con correlato aumento di capitale sociale, da offrire in opzione ai soci, determinando caratteristiche, rendimenti, condizioni e regolamento delle varie emissioni delle obbligazioni.
Art. 4
La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2020.
Art. 5
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 11 membri anche non soci.
L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.
Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4.
Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la vigente normativa, devono essere in possesso di tale requisito.
Art. 6
I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Art. 7
Il Consiglio provvede a norma di legge e del presente statuto alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio.
Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nomina del Consiglio stesso.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno o più Vice-Presidenti.
Essi durano in carica per tutto il loro mandato consiliare.
In caso di nomina di più Vice-Presidenti il Consiglio, al momento della nomina, delibererà l'ordine con il quale essi rappresenteranno il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente o dell'altro/degli altri Vice-Presidente/i.
In assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Consigliere più anziano di età ne fa le veci.
Il Consiglio nomina pure il proprio Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, determinandone la retribuzione.
Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, quante volte occorra, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Deve essere convocato quando ne venga fatta la domanda scritta alla Presidenza da un Consigliere di Amministrazione, o dal Direttore generale, o da un Sindaco, comunque a' sensi e nei casi di legge.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o con telefax o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza o videoconferenza.
In tal caso:
- devono essere assicurate, comunque:
1) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonchè la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
Gli Amministratori riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o per conto di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
Art. 10
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Art. 11
La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice-Presidenti.
Oltre ai poteri loro eventualmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente e, quando nominati, ai Vice-Presidenti spettano in ogni caso il potere di promuovere azioni, di costituire la Società in giudizio, di fare opposizioni a ricorsi e ingiunzioni, di esperire ogni azione e rimedio per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa, costituzionale e tributaria, per ogni stato e grado, nominando all'uopo avvocati, procuratori e periti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente statuto, parte dei propri poteri oltre che al Presidente e ai Vice-Presidenti, anche ad altri consiglieri, sia per l'espletamento di particolari incarichi, sia per la gestione in generale, procedendo in quest'ultimo caso alla nomina di uno o più Amministratori Delegati.
A questi compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale e può delegare allo stesso la gestione operativa della società, in armonia con gli indirizzi generali di gestione fissati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche un Comitato Esecutivo del quale stabilirà, all'atto della nomina, il numero dei componenti, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
Il Comitato Esecutivo può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza a norma di quanto previsto dall'art. 9.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare parte dei propri poteri a persone estranee al Consiglio di amministrazione stesso, legate o meno alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nominando direttori, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
Art. 12
Al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'assemblea generale.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le seguenti competenze:
- la delibera di fusione e di scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis anche quale richiamato dall'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
Art. 13
Le funzioni degli Amministratori sono retribuite con assegno da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria oltre il rimborso delle spese. In mancanza di proposte di variazioni l'assegno rimane quello determinato dalla precedente assemblea.
Art. 14
L'assemblea può aver luogo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Italia.
L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione.
Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge, con la precisazione che per l'intervento in assemblea deve pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario. L'assemblea ordinaria si riunisce comunque ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano.
Art. 15
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.
Quando la legge non dispone diversamente, esse, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti, sono prese a maggioranza assoluta dei voti escludendosi dal computo le azioni dei soci astenuti.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor misura eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati:
(i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
(iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno;
b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia in alcun modo collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto.
A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, pari almeno al minimo prescritto dalla legge.
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. secondo quanto di seguito indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nomina i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla stessa lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando il medesimo criterio;
b) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque qualora non sia possibile rispettare quanto disposto dalla lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.
Art. 16
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti azionisti che rappresentino non meno della metà delle azioni presenti in Assemblea. Non sono comunque mai ammesse le votazioni a schede segrete.
Art. 17
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un notaio da esso Presidente designato e nominato dall'Assemblea e, quando lo ritenga del caso, da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per verificare il diritto di intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervenienti in proprio, per delega o per procura. Per tali operazioni egli può avvalersi dell'ausilio di una o più persone da lui stesso designate anche non assumenti le funzioni di scrutatore. Il Presidente ha inoltre pieni poteri per accertare se l'Assemblea è validamente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni secondo quanto previsto nel presente Statuto. La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli azionisti, salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.
Art. 18
Le deliberazioni assembleari devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un notaio, verbali che sono trascritti in apposito libro a norma di legge. Le relative copie ed estratti dei verbali stessi, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che è in carica al momento della loro produzione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova, anche in giudizio, delle deliberazioni prese dall'Assemblea.
Art. 19
Le azioni sono nominative o al portatore nei casi consentiti dalla legge. Possono essere create, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti ad esse pertinenti.
Art. 20
Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato: in mancanza di che ogni atto comunicato dalla Società ad uno dei comproprietari è efficace nei confronti di tutti.
Art. 21
Ogni azione è indivisibile. Il possesso di una azione importa piena adesione al presente Statuto.
Art. 22
La società può emettere in ogni tipologia consentita obbligazioni anche convertibili in azioni sociali.
La competenza ad emettere obbligazioni non convertibili o senza warrant su azioni sociali di nuova emissione spetta agli amministratori nel rispetto delle forme e degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
Art. 23
L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ciascun anno.
Art. 24
Il Consiglio, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno e possibile in relazione all'andamento economico della Società, può deliberare, con il consenso del Collegio sindacale, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.
Art. 25
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione di un bilancio sociale a norma di legge.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sono ripartiti agli azionisti, in tutto o in parte secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea.
Nel caso in cui vengano emesse particolari categorie di azioni, le presenti disposizioni si applicheranno compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto relativamente alla distribuzione degli utili pertinenti a ciascuna delle categorie di azioni.
Art. 26
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi.
I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.
La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a' sensi di legge.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme le ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Le liste devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del collegio Sindacale ed uno supplente.
Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.
Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritti di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitatile in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, se nominato, il segretario.
Il controllo contabile è effettuato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 58/98.
Art. 27
Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi.
| Titolo |
PDF Download |
| Relazione Corporate Governance 2010 |
Download  |
| Codice di Autodisciplina |
Download  |
| Documento di informazione annuale 2009 - 2010 |
Download  |
| Procedure internal Dealing |
Download  |
| Statuto Societario |
Download  |