• Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che restano in carica per tre esercizi
  • La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è competenza dell’assemblea ai sensi di legge
  • Alla minoranza è riservata l’elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi, nei termini e modalità indicate ai sensi di statuto dalla normativa vigente, sulla base di liste presentate dagli azionisti.