L’Assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in ordine alla nomina e revoca del rappresentante comune; alle modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario; alla proposta di amministrazione controllata e di concordato; alle costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; agli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.
L’assemblea degli Obbligazionisti si riunisce quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione o del Rappresentante Comune, e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano.
Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria degli azionisti.
Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea degli Obbligazionisti sono regolati dalla legge, con la precisazione che per l’intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.